Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato ufficialmente sul ricorso presentato dai Presidenti di Napoli e Bari: ecco cosa si è deciso
Relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF (deliberato ad Ottobre 2021) sulle Partecipazioni Societarie, il Napoli e il Bari (amministrati com’è noto rispettivamente da Aurelio de Laurentiis e dal figlio Luigi) hanno presentato ricorso presso il Tribunale Federale. Gli oggetti della contestazione sono ben noti: riepiloghiamo la situazione.
Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie
1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
A questo si lega a doppio filo la norma transitoria che consente di ‘porre rimedio’ a possibili multiproprietà entro l’inizio della stagione sportiva 2024/25. Ovvero entro il 30 giugno del 24, come si legge nella stessa sentenza dell’organo giudicante, il suddetto Tribunale Federale per l’appunto.
La sentenza del Tribunale Federale: rigettato il ricorso della famiglia De Laurentiis
Non arrivano buone notizie per una delle famiglie imprenditoriali più importanti del Meridione e dell’Italia intera. Non è staro infatti accolto il ricorso contro la modifica della norma in vigore (il 16 bis NOIF). Il numero uno del Bari avrebbe già fatto sapere che il club non interromperà l’iter processuale: seguiranno dunque altri ricorsi. Di seguito il testo della sentenza.
“Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado; qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF“, si legge nella nota ufficiale della FIGC.