Ora è ufficiale la lunga squalifica all’allenatore che aveva aggredito l’arbitro nei giorni scorsi: ecco la sanzione del Giudice Sportivo
Un pugno in piena faccia all’arbitro: è costato caro questo gesto all’ormai ex allenatore del Carpignano, Giovanni Aloisi, con la sanzione lunga da parte del Giudice Sportivo. Cinque anni lontano da ogni categoria della FIGC: il brutto episodio è avvenuto durante una sfida di Prima Categoria contro l’Oleggio Castello. Subito l’arbitro aveva sospeso il match con la sconfitta a tavolino per 3-0 per il Carpignano. Al momento non potrà ricoprire nessun ruolo FIGC fino al 30 settembre 2026. Nei giorni scorsi lo stesso uomo aveva svelato: “Ho avuto un black-out, mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa. Qualunque sarà la mia squalifica, lascerò il calcio”.
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Aggressione all’arbitro, il testo integrale del Giudice Sportivo
Il testo della sanzione del Giudice Sportivo recita chiaramente: “Squalifica fino al 30/09/2026. Per la condotta violenta nei confronti dell’arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione”. Poi ha aggiunto: “Il signor Alosi dapprima affrontava verbalmente il direttore di gara con atteggiamento minaccioso e proferendo ingiurie; successivamente, quando l’arbitro era voltato di spalle e aveva preso le distanze, lo raggiungeva e lo colpiva con un violento pugno al volto di violenza tale da far arretrare l’arbitro di alcuni passi, inducendolo a sospendere la gara per il forte dolore alla mandibola destra”.
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Poi si continua a leggere: “In seguito il signor Alosi si recava nello spogliatoio del direttore di gara, dichiarandosi disponibile ad offrire un risarcimento del danno. L’arbitro, lamentando la persistenza della sintomatologia algica, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini, dal quale veniva dimesso con prognosi di tre giorni, salvo complicazioni. La suddetta sanzione è irrogata ai sensi dell’art. 35 c.4 CGS e tiene conto della gravità e violenza dell’aggressione nei confronti dell’ufficiale di gara. La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall’art. 16 comma 4bis del CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016). Stante la gravità della condotta, si dispone a carico del sig. Giovanni Alosi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.”