La Corte di Giustizia Federale ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul calcioscommesse relativa al filone di Cremona, che ha confermato, tra le altre, la squalifica di 10 mesi per il tecnico della Juventus Antonio Conte. Il documento conferma la credibilità attribuita alle dichiarazioni di Filippo Carobbio, contestando le tesi della difesa: “Innanzitutto, non si vede per quale ragione la versione dei fatti, fornita da Carobbio e fatta propria dalla C.D.N. sarebbe inattendibile in quanto il predetto soggetto non avrebbe parlato di Conte quando si trovava in carcere o agli arresti domiciliari ma, più tardi, quando era stato rimesso in libertà. Di solito, si sospetta della veridicità delle versioni, fornite da un soggetto quando si trovi in stato di restrizione della libertà personale in quanto si pensa che, al fine di ottenere la rimessione in libertà, un individuo sarebbe disposto a tutto, anche a mentire per compiacere, per così dire, la pubblica accusa. (…) A ciò si aggiunga che il Carobbio ben poteva ritenere che il ruolo avuto da Conte nella combine relativa alla partita Novara-Siena non interessasse la Procura della Repubblica di Cremona; è noto, infatti, che la c.d. “omessa denuncia” costituisce un illecito disciplinare, rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale, ma non anche un reato. Quanto, poi, al fatto che Carobbio sarebbe un “bugiardo incallito”, sia consentito osservare che ciò costituisce nulla più di una asserzione della difesa dell’odierno ricorrente, rimasta del tutto priva di dimostrazione”. La Corte spiega quindi di aver confermato la squalifica perché Conte “era pienamente consapevole dell’illecito (di Albinoleffe-Siena, ndr) tanto da avere posto in essere un comportamento particolarmente significativo in proposito (…) la decisione di non convocare il calciatore Mastronunzio (uno dei giocatori maggiormente impiegati nel Campionato avendo totalizzato, fino al momento della sua vera e propria esclusione dalla “rosa della squadra”, ben 34 presenze, condite dalla segnatura di 9 reti) neanche tra le riserve, per le ultime gare della stagione. Ed invero, il mancato impiego del calciatore Mastronunzio, che aveva espressamente rappresentato la propria contrarietà ad agevolare la vittoria della squadra dell’Albinoleffe, costituisce, quantomeno potenzialmente, un possibile contributo causale idoneo e finalizzato ad assicurare l’effettiva alterazione del risultato, atteso che se, il predetto calciatore fosse stato convocato, avrebbe avuto la possibilità di determinare un risultato dell’incontro diverso rispetto a quanto illecitamente concordato”.