Sono due le gare del Padova coinvolte nello scandalo calcioscommesse. Questo il contenuto del provvedimento della Procura Federale per quanto riguarda la gara dei biancoscudati incriminata, vale a dire Padova-Grosseto:
PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010
ITALIANO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il PADOVA CALCIO S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra;
CAROBBIO Filippo e TURATI Marco, all’epoca dei fatti, tesserati per l’U.S. GROSSETO FC S.r.l. per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010;
la società PADOVA CALCIO S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato ITALIANO VINCENZO;
la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CAROBBIO Filippo e TURATI Marco
Questo, invece, il punto relativo a Padova-Atalanta, citata nel provvedimento ed in cui non compaiono nomi di dirigenti o giocatori biancoscudati coinvolti anche se si parla chiaramente di “effettiva alterazione del risultato della gara”:
“PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011
DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; SANTONI Nicola, iscritto all’albo dei tecnici e, all’epoca dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non identificati, posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi.
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