Serie B, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Pescara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CASCIONE Emmanuel (Pescara)

AMMONIZIONE
NONA SANZIONE

D’ALESSANDRO Matteo (Reggina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PEDERZOLI Alex (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
RAGUSA Antonino (Reggina)

SECONDA SANZIONE
BASSOLI Alessandro (Modena)
DE VITIS Alessandro (Modena)
NARDINI Riccardo (Modena)
NWANKWO Obiora (Gubbio)

PRIMA SANZIONE
RICCHI Paolo (Modena)
c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MANCINI Francesco (Pescara): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro locuzione ingiuriosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CANGELOSI Vincenzo (Pescara): per avere, al 36° del secondo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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